Art. 22.
(Docenti di ruolo e abilitazioni).

      1. I docenti già in servizio di ruolo nelle scuole secondarie dotati di abilitazione conseguita secondo l'ordinamento previgente

 

Pag. 27

alla data di entrata in vigore della presente legge mantengono il ruolo e le funzioni sull'insegnamento relativo alla propria classe di concorso. Se la classe è scissa in indirizzi o sottoclassi, il docente esercita l'opzione per un indirizzo o sottoclasse.
      2. Le abilitazioni già conseguite sulle classi di concorso esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge mantengono la loro efficacia esclusivamente per la classe di concorso cui si riferiscono. Se la classe è scissa in indirizzi o sottoclassi, l'abilitato esercita l'opzione per un indirizzo o sottoclasse.
      3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti ministeriali, sono istituiti i corsi abilitanti previsti dalla presente legge. I corsi già istituiti in via sperimentale sono ricondotti ad ordinamento.
      4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge non sono più istituiti corsi di abilitazione in materie musicali presso le università. Dei corsi iniziati viene assicurato il completamento. Le abilitazioni conseguite in tali corsi hanno valore esclusivamente per le classi di concorso 31/A e 32/A.